ORDINANZA N. 163
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1986 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Gatti Osvaldo, iscritta al n. 661 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza emessa il 20 maggio 1986 (Reg. ord. 661/86) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), nella parte in cui equipara ai fini penali le armi da fuoco a quelle ad aria compressa, sia lunghe sia corte, sotto il profilo che questa identità di trattamento sarebbe ingiustificata, tenuto conto delle diversità tecniche dei due tipi di armi e della loro diversa capacità offensiva;
Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta di motivazione sulla rilevanza della prospettata questione: la stessa, infatti, non fa alcun cenno alla concreta fattispecie oggetto del giudizio principale, non indicando né il reato contestato all'imputato né i fatti a lui addebitati;
che, conseguentemente, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la predetta questione (peraltro identica ad altra già dichiarata infondata con la sentenza n. 132 del 1986 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 306 del 1986) deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevata, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Sondrio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE